Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo IV

Art. 24

In vigore dal 31 dic 1952
La pubblicazione del piano generale, di cui all' della legge, è ordinata dal Ministero o, in sua vece, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste. La relativa ordinanza sarà affissa all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio, e sarà inserita per estratto, in uno o più giornali quotidiani scelti fra quelli maggiormente diffusi nella zona, a giudizio dell'autorità che dispone la pubblicazione. Gli atti vengono depositati presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia ove ricade la maggior parte del territorio, e nella ordinanza sarà stabilita la durata del deposito e l'inizio di esso. Durante il periodo di deposito degli atti e nei sessanta giorni immediatamente successivi, gli interessati possono presentare i loro reclami ed opposizioni. Quando il piano contenga anche la delimitazione di zone da assoggettare a vincoli forestali, ovvero da liberare dal vincolo, oltre alla detta pubblicità, sarà provveduto per un periodo di quindici giorni, all'affissione del testo del decreto di approvazione nell'albo pretorio dei Comuni, nella cui circoscrizione ricadono i terreni da vincolare o già vincolati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-24

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