Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 31 dic 1952
La costituzione di ufficio delle aziende speciali e dei consorzi, di cui all' della legge, può essere disposta, quando sia riuscito vano l'invito rivolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla costituzione volontaria entro un dato termine.
Nel caso di costituzione obbligatoria, ove gli enti interessati non provvedano nel termine stabilito, col decreto Ministeriale di costituzione, alla formazione dei normali organi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un commissario per l'amministrazione dell'azienda o del consorzio, nonché per la gestione tecnica, scegliendolo con preferenza tra le persone aventi i requisiti di cui all'art. 159 del regio decreto citato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-22