Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Capo II

Art. 25

In vigore dal 31 dic 1952
Nei comprensori di bonifica montana, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell' della legge, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi previsti dall' della legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità del piano generale di bonifica e nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'uopo i proprietari devono, nei prescritti termini, presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste i piani di modifica dell'ordinamento produttivo, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, con il progetto delle opere fondiarie occorrenti, e fornire la dimostrazione di avere i mezzi finanziari per l'attuazione del piano stesso nel termine stabilito. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste approva il piano e prescrive le opportune modificazioni. Contro le determinazioni dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste è dato ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-25

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