Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 31 dic 1952
Le comunioni familiari, di cui all' della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvopastorali, appresi per laudo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-30