Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo V

Art. 30

In vigore dal 31 dic 1952
Le comunioni familiari, di cui all' della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvopastorali, appresi per laudo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo