Art. 1

In vigore dal 31 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e dagli altri Ministri concertanti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 16 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - ZOLI - PELLA - vANONI - ALDISIO - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 52. - PALLA
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