Art. 1
In vigore dal 31 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e dagli altri Ministri concertanti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 16 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - ZOLI - PELLA - vANONI - ALDISIO - CAMPILLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 52. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-rd-1