Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo V

Art. 32

In vigore dal 31 dic 1952
Per quanto non previsto nel presente decreto sono osservate nei territori montani, qualora applicabili, le disposizioni vigenti per l'attuazione delle leggi 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215. Le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, relativamente alle opere di miglioramento dei pascoli montani, continuano ad essere applicate per le stesse opere da eseguirsi fuori dei territori considerati montani a termine della legge. Per la concessione di mutui, di cui all' della legge, e del concorso statale nel pagamento degli interessi, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, salvo quanto stabilito per i consorzi di bonifica montana dall'ultimo comma del citato articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-32

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