Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo V

Art. 34

In vigore dal 31 dic 1952
Allo scopo di far conoscere la politica ed i provvedimenti a favore della montagna, di divulgare i problemi montani e di esaltare le virtù dei montanari, ogni anno, nella seconda domenica di luglio, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà fatta svolgere la Festa Nazionale della Montagna, in tre località diverse da scegliersi, una per le regioni settentrionali, una per le regioni centrali ed una per le regioni meridionali. Nelle due domeniche precedenti la festa sarà celebrata nelle singole Province e nei Comuni. Visto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste FANFANI Visto, il Ministro per l'interno SCELBA Visto, il Ministro per la grazia e giustizia ZOLI Visto, il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro PELLA Visto, il Ministro per le finanze VANONI Visto, il Ministro per i lavori pubblici ALDISIO Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CAMPILLI Visto, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale RUBINACCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-34

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