Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo V
Art. 34
In vigore dal 31 dic 1952
Allo scopo di far conoscere la politica ed i provvedimenti a favore della montagna, di divulgare i problemi montani e di esaltare le virtù dei montanari, ogni anno, nella seconda domenica di luglio, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà fatta svolgere la Festa Nazionale della Montagna, in tre località diverse da scegliersi, una per le regioni settentrionali, una per le regioni centrali ed una per le regioni meridionali.
Nelle due domeniche precedenti la festa sarà celebrata nelle singole Province e nei Comuni.
Visto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI
Visto, il Ministro per l'interno
SCELBA
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI
Visto, il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
PELLA
Visto, il Ministro per le finanze
VANONI
Visto, il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO
Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI
Visto, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
RUBINACCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-34