Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 31 dic 1952
Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nella esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica montana di cui agli della legge, questi sono tenuti a valersi per i loro servizi di cassa degli Istituti di credito di diritto pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-31