Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 31 dic 1952
Ai mutui previsti dall' della legge 25 luglio 1952, n. 991, sotto applicabili le norme regolatrici del credito fondiario e di miglioramento agrario, nonché quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di bonifica integrale, in quanto non contrastino con la legge anzidetta e col presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-3