Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 31 dic 1952
Per ottenere le anticipazioni di cui all', primo comma, della legge, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che intendano impegnarsi a concedere i mutui ivi previsti, devono presentare domanda alla Direzione generale per la economia montana e per le foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il mese di marzo di ciascun anno. Per il 1952 le domande devono essere presentate entro il termine indicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nella domanda dovranno essere indicati dettagliatamente gli interventi già attuati dell'istituto in favore delle zone montane.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, provvederà alla attribuzione delle anticipazioni, regolandone la ripartizione con riguardo alle esigenze economiche delle diverse zone montane ed alla attività svolta dai singoli istituti nel settore del credito agrario di miglioramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-5