Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 31 dic 1952
L'inclusione nell'elenco dei territori montani dei Comuni censuari di cui all'ultimo comma dell' della legge è di regola richiesta dai Comuni interessati. La domanda dovrà essere inoltrata alla Commissione censuaria centrale per il tramite dell'Ispettoralo ripartimentale delle foreste competente per giurisdizione, il quale correderà la domanda stessa di una relazione da cui risultino dettagliatamente le caratteristiche economico-agrarie del territorio comunale al quale la domanda medesima si riferisce, nonché l'eventuale esistenza dei requisiti preferenziali di cui all'ultima parte del citato comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-2