Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 31 dic 1952
I rapporti tra l'Amministrazione statale e gli istituti di credito agrario, relativi alla concessione delle anticipazioni, saranno disciplinate con apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-6