Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 31 dic 1952
Chi voglia ottenere i mutui per gli scopi indicati dall' della legge, deve inoltrare all'ispettorato ripartimentale delle foreste una domanda dalla quale risulti:
a) il nome, la paternità e il domicilio del richiedente e se trattasi di imprenditori associati, la denominazione e la natura dell'associazione, con l'indicazione del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;
b) il titolo in base al quale il richiedente conduce la azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino;
c) la località nella quale trovasi l'azienda, e nel caso di azienda agricola, anche la denominazione, l'estensione, i confini e le principali colture arboree ed erbacee, nonché l'estensione ed il reddito di tutti i terreni di proprietà o in godimento del richiedente;
d) le garanzie offerte;
e) il nome e la paternità dei garanti;
f) lo scopo per cui si richiede il mutuo;
g) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare ed a compiere le opere e ad effettuare gli acquisti progettati;
h) l'istituto di credito al quale desidera sia trasmessa la sua domanda, debitamente istruita.
Nella domanda devono essere indicati, il numero, la specie, il prezzo unitario e le altre caratteristiche essenziali delle cose da acquistare con la somma chiesta in mutuo; la specie, la misura e il costo delle opere da eseguire.
Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere, la domanda deve essere corredata dal relativo progetto o piano tecnico, col computo analitico della spesa prevista.
È in facoltà degli Ispettorati chiedere in ogni caso gli altri documenti che essi ritenessero necessari per la istruzione della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-7