Art. 13
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991Titolo II

Art. 13

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In vigore dal 31 dic 1952
Le quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura degli istituti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, tramite le Tesorerie provinciali o la Tesoreria centrale, anche se i beneficiari non abbiano proceduto ai relativi pagamenti alle scadenze stabilite. Il versamento avrà luogo il 31 dicembre di ogni anno per le annualità maturate nel corso dell'anno e per quelle relative alle estinzioni anticipate di cui al precedente . In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario, si procede a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-13