Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991›Titolo II
Art. 13
13 / 34In vigore dal 31 dic 1952
Le quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura degli istituti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, tramite le Tesorerie provinciali o la Tesoreria centrale, anche se i beneficiari non abbiano proceduto ai relativi pagamenti alle scadenze stabilite.
Il versamento avrà luogo il 31 dicembre di ogni anno per le annualità maturate nel corso dell'anno e per quelle relative alle estinzioni anticipate di cui al precedente .
In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario, si procede a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-16;1979#art-nie-13