Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 16

In vigore dal 14 gen 1953
L'ammortamento delle operazioni di credito che saranno poste in essere dagli Istituti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, avrà luogo non oltre: a) cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine; b) sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere d'irrigazione; c) dodici anni per prestiti o mutui destinati alla costruzione di edifici rurali. Dette operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il 1 gennaio ed il 1 luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o del mutuo. Per il periodo di preammortamento - che non potrà di regola superare i dodici mesi dalla data del 1° del mese successivo a quello della concessione del mutuo - il beneficiario sarà tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato in ragione del 3% sulla somme a mano a mano erogategli dall'Istituto. Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule: i dove a è l'annualità posticipata, a= -------------------- 1 è l'interesse annuo di una lira 1 (0,03), n è il numero deglui anni; 1 - ------------- (1+i) n K /---------- dove s è la semestralità posticipa- \/ (1 + i) - 1 ta, a l'annualità, i l'interesse s= a -------------------- annuale e K = 2. i Per i prestiti o mutui aventi rispettivamente la durata di 5, 6 e 12 anni le annualità o le semestralità a carico dei beneficiari saranno, per ogni 100 lire di capitale mutuato, rispettivamente: 1) annualita per 5 anni......................... L. 21,835457 " " 6 "......................... " 18,459750 " " 12 "......................... " 10,046209 2) semestralita per 5 anni...................... L. 10,837053 " " 6 "...................... " 9,151672 " " 12 " ...................... " 4,985987

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-16

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