Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 20

In vigore dal 9 nov 1952
Nel casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni concesse in base alla convenzione di cui all' della legge n. 949, del 25 luglio 1952, è in facoltà dei Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste di stornare - previa diffida ad utilizzare le somme assegnate entro il termine che verrà stabilito con la diffida stessa - le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri Istituti. Visto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste FANFANI Visto, il Ministro per il tesoro PELLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-20

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