Art. 1
In vigore dal 9 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 919, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rd-1