Art. 1

In vigore dal 9 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 luglio 1952, n. 919, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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