Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 17
In vigore dal 9 nov 1952
Per le operazioni di cui al presente regolamento verrà tenuta dagli Istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilità con le quali si metteranno in evidenza:
a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;
b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte ai beneficiari;
c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;
d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;
e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;
f) i compensi trattenuti dagli Istituti.
Le annualità di ammortamento dovute dai beneficiari dedotti i compensi spettanti agli Istituti - dovranno essere versate, a cura degli Istituti stessi, al fondo, tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e ciò anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.
Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno venire versate al fondo, le somme dovute dai beneficiari per gli interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli Istituti.
Dopo il 30 giugno 1964, i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.
Alla fine di ciascun semestre gli Istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-17