Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 12

In vigore dal 9 nov 1952
Allorchè la concessione di prestiti e mutui abbia luogo ai termini del secondo comma dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa, a norma e con le limitazioni previste dall'art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché, eventualmente, le modalità di riscatto da parte degli agricoltori interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-12

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