Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 11
In vigore dal 9 nov 1952
Nell'esprimere il parere sulle domande di mutuo per opera irrigue o per costruzioni rurali l'Ispettorato agrario provinciale dovrà pronunciarsi circa l'attendibilità e la congruità dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo, nonché il periodo entro il quale debbono essere somministrati i mutui ed eseguite le opere.
Tale periodo non potrà eccedere di regola i dodici mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-11