Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 9
In vigore dal 9 nov 1952
La concessione di mutui per l'esecuzione di opere destinate ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli potrà effettuarsi sempre che tali opere, impianti e attrezzature rispondano ai requisiti previsti dall' della legge 23 aprile 1949, n. 165, e cioè siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa, in modo da formare con gli altri fattori produttivi un complesso organico unitario.
Allorquando dette opere siano costruite da agricoltori comunque associati esse non debbono eccedere il fabbisogno delle aziende associate.
La rispondenza dei progetti delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisiti suddetti, è giudicata dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.
Peraltro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sentito il Comitato di cui al precedente - ha facoltà di modificarne il giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-9