Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 2
In vigore dal 9 nov 1952
È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e della foreste un Comitato composto:
a) dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;
d) da due esperti, nominati dal Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro.
Il Comitato è sentito:
1) sulla designazione degli Istituti che - espletata la istruttoria di cui all' del presente regolamento - siano da preferire per la concessione delle anticipazioni;
2) sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli Istituti medesimi;
3) sulle opere e sugli acquisti da finanziare, sui tipi di progetti e di macchine e sull'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui;
4) sull'annuale ripartizione ai sensi dell'. (secondo comma) della legge 25 luglio 1952, n. 949, della somma di lire 25 miliardi tra le categorie di prestiti o di mutui (macchine agricole, impianti irrigui, costruzioni rurali);
5) sui ricorsi avverso i pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestiti o di mutui.
Inoltre può essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del fondo, sulla vigilanza dell'impiego delle anticipazioni concesse o sul coordinamento dell'azione degli Istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-2