Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 1
In vigore dal 9 nov 1952
Regolamento per l'applicazione delle provvidenze di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.
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Gli Istituti di credito che intendano ottenere le anticipazioni di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce lo stanziamento.
Per le anticipazioni da concedere relativamente agli esercizi finanziari 1952-1953 e 1953-1954, il Ministero può fissare un diverso termine.
Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel campo del credito agrario e dovranno essere indicate:
a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario;
b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonché delle spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale relative alle operazioni di prestito o di mutuo, tenendo presente che le spese di bollo per le cambiali sono a carico del prestatario.
Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-1