Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 3

In vigore dal 9 nov 1952
Le domande di prestiti, o di mutui a termini dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, debbono essere presentate all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. L'Ispettorato trasmetterà entro quindici giorni la domanda, munita del proprio parere tecnico, all'Istituto di credito designato dall'interessato, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo