Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 3
In vigore dal 9 nov 1952
Le domande di prestiti, o di mutui a termini dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, debbono essere presentate all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
L'Ispettorato trasmetterà entro quindici giorni la domanda, munita del proprio parere tecnico, all'Istituto di credito designato dall'interessato, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-3