Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 4

In vigore dal 9 nov 1952
I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno più idonee. Nei casi in cui il mutuo sia garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terrà presente anche l'incremento di produttività che dall'esecuzione delle opere potrà derivare al fondo medesimo, nonché l'efficienza complessiva della azienda. A questo fine l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio parere sulla convenienza tecnica ed economica dell'acquisto di macchine agricole o sulla esecuzione delle opere di irrigazione o di costruzioni rurali, dovrà anche indicare il presumibile incremento della produttività della azienda conseguente all'esecuzione delle opere medesime ed all'acquisto del macchinario per i quali viene richiesto il prestito o il mutuo, nonché il valore del fondo stesso secondo la stima di mercato e secondo le tabelle compilate dalla Commissione centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio.
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