Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 7
In vigore dal 9 nov 1952
I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata od economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria cui il prestito si riferisce.
Nel caso in cui la richiesta provenga da agricoltori comunque associati le macchine debbono essere proporzionate alla attività agricola che i richiedenti si propongono di svolgere nell'ambito delle rispettive aziende agrarie.
Agli effetti dell' della legge n. 949, del 25 luglio 1952, sono compresi nella denominazione di macchine agricole tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende agrarie, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti delle aziende stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-7