Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 10
In vigore dal 9 nov 1952
Nella concessione dei prestiti destinati all'acquisto di macchinari, oltre alle norme contenute nella convenzione di cui all' della legge n. 949 del 25 luglio 1952, debbono, in ogni caso, essere osservate le seguenti:
a) il richiedente il prestito dovrà dimostrare che la macchina da acquistare è di fabbricazione italiana e che la somma richiesta non eccede i tre quarti del prezzo di vendita della macchina medesima;
b) il richiedente dovrà impegnarsi a non rivendere la macchina acquistata, per tutta la durata del prestito, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.
In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera b) i versamenti al fondo, da parte degli Istituti, saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima delle scadenze medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-10