Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 13
In vigore dal 9 nov 1952
Gli Istituti sono tenuti a trasmettere - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla pronuncia dei propri organi amministrativi, le deliberazioni sulle concessioni di prestiti o di mutui accompagnate da elenchi riepilogativi distinti per le varie categorie di operazioni e precisamente:
a) per acquisto di macchine agricole;
b) per l'esecuzione di impianti di irrigazione;
c) per la costruzione di edifici rurali.
Il Ministero, accertato che per dette operazioni i concessionari non abbiano percepito altro contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato, farà conoscere, entro dieci giorni dalla data della restituzione della ricevuta di ritorno, se non approvate deliberazioni.
Trascorso tale termine, in difetto di opposizione, le delibere si intendono approvate. Tuttavia ove risultasse, anche successivamente, che l'interessato abbia beneficiato, per gli stessi acquisti od opere, di altre provvidenze statali, sarà provveduto ai recuperi del caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-13