Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 18

In vigore dal 30 giu 1956
Nel caso che il prestatario o il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovrà versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati. Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, è tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime. Se il mutuatario o prestatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo o il prestito durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale a suo carico alla data del riscatto, e cioè il valore attuale al 3% delle residue annualità o semestralità di ammortamento ancora da scadere. Gli Istituti verseranno entro cinque giorni al fondo di rotazione, per tramite della Tesoreria centrale, gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualita del compenso loro spettante, previsto nella convenzione di cui all' della legge n. 949, del 25 luglio 1952. Dopo il 30 giugno 1964 tali versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-18

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