Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 14
In vigore dal 9 nov 1952
I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al fondo di rotazione di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, previsto dall' della legge stessa, avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vistati dalla Ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-14