Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 15
In vigore dal 30 giu 1956
Le anticipazioni agli Istituti saranno versate in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto presso la Tesoreria centrale a favore degli Istituti stessi.
Entro i limiti dell'anticipazione i prelevamenti da parte degli Istituti saranno effettuati, per ciascun prestito o mutuo regolarmente stipulato, per un importo corrispondente alle singole somministrazioni a favore del beneficiario, a mezzo di apposite richieste degli Istituti medesimi, vistate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, nella misura e nei termini di cui al seguente capoverso.
I prestiti o mutui concessi per l'esecuzione d'impianti irrigui o di fabbricati rurali saranno somministrati per il 40% appena reso esecutivo il contratto, per altro 25% in base a stati di avanzamento accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e per il rimanente 35% a saldo, a collaudo effettuato dall'Ispettorato medesimo, sempre che il beneficiario abbia investito nelle opere finanziate la quota di un quarto del loro costo non coperta dal prestito o dal mutuo.
Nel caso in cui il costo risultante dal collaudo sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito o mutuo, il finanziamento stesso verrà proporzionalmente ridotto e riportato cioè ad ammontare non superiore ai tre quarti della spesa collaudata. Gli Istituti, contemporaneamente alla regolarizzazione dei propri rapporti con i beneficiari, rimborseranno al conto corrente vincolato l'eventuale eccedenza della somma prelevata rispetto all'ammontare definitivo del prestito o mutuo.
I prestiti concessi per l'acquisto di macchine agricole saranno somministrati dagli Istituti, per conto dei compratori, alla ditta costruttrice delle macchine o alla ditta od ente che ne ha effettuato le vendite.
Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-15