Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949
Art. 6
In vigore dal 9 nov 1952
Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli Istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti o mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto del deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime.
Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'Istituto, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentirà l'ispettore provinciale suddetto.
Nei casi di difformità di pareri decide l'organo collegiale di cui al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-6