Art. 16
Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949

Art. 16

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In vigore dal 14 gen 1953
L'ammortamento delle operazioni di credito che saranno poste in essere dagli Istituti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, avrà luogo non oltre: a) cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine; b) sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere d'irrigazione; c) dodici anni per prestiti o mutui destinati alla costruzione di edifici rurali. Dette operazioni saranno estinte in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. L'inizio dell'ammortamento avrà luogo il 1 gennaio ed il 1 luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o del mutuo. Per il periodo di preammortamento - che non potrà di regola superare i dodici mesi dalla data del 1° del mese successivo a quello della concessione del mutuo - il beneficiario sarà tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato in ragione del 3% sulla somme a mano a mano erogategli dall'Istituto. Le annualità o semestralità di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule: i dove a è l'annualità posticipata, a= -------------------- 1 è l'interesse annuo di una lira 1 (0,03), n è il numero deglui anni; 1 - ------------- (1+i) n K /---------- dove s è la semestralità posticipa- \/ (1 + i) - 1 ta, a l'annualità, i l'interesse s= a -------------------- annuale e K = 2. i Per i prestiti o mutui aventi rispettivamente la durata di 5, 6 e 12 anni le annualità o le semestralità a carico dei beneficiari saranno, per ogni 100 lire di capitale mutuato, rispettivamente: 1) annualita per 5 anni......................... L. 21,835457 " " 6 "......................... " 18,459750 " " 12 "......................... " 10,046209 2) semestralita per 5 anni...................... L. 10,837053 " " 6 "...................... " 9,151672 " " 12 " ...................... " 4,985987

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-17;1317#art-rap-16