Accordo 2
Art. 7
In vigore dal 1 feb 1953
I pagamenti agli aventi diritto saranno eseguiti secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati) dai rispettivi debitori, nel limite delle disponibilità esistenti, tenuto conto dei finanziamenti reciproci previsti all' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-7-2