Accordo 2

Art. 7

In vigore dal 1 feb 1953
I pagamenti agli aventi diritto saranno eseguiti secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati) dai rispettivi debitori, nel limite delle disponibilità esistenti, tenuto conto dei finanziamenti reciproci previsti all' del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-7-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo