Accordo 2
Art. 6
In vigore dal 1 feb 1953
Le Parti contraenti stabiliscono di concedersi reciprocamente un finanziamento fino al limite di dollari U. S. A. 2.000.000.
Ogni qualvolta durante il periodo di esecuzione del presente Accordo il saldo creditore o debitore del "Conto Generale" eccederà di dollari U.S.A. 500.000.
Il suddetto limite di finanziamento, l'istituto debitore, a richiesta dell'Istituto creditore, sarà tenuto a liquidare l'intera eccedenza mediante trasferimenti in dollari U. S. A. su New York o in altra valuta accettata dall'Istituto creditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-6-2