Accordo 2
Art. 1
In vigore dal 1 feb 1953
Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Spagna
Il Governo italiano e il Governo spagnolo, allo scopo di regolare i pagamenti correnti tra l'Italia e la Spagna, hanno convenuto quanto segue:
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Il presente Accordo si applica da una parte ai territori peninsulare e insulari italiani, nonché ai territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia; dall'altra parte ai territori peninsulare e insulari spagnoli, nonché ai territori sottoposti alla giurisdizione spagnola.
Detti territori saranno nei successivi articoli designati rispettivamente, Italia e Spagna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-1-2