Accordo 1
Art. 1
In vigore dal 1 feb 1953
Accordo commerciale tra l'Italia e la Spagna
Il Governo italiano e il Governo spagnolo, desiderando sviluppare, nel reciproco interesse, gli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:
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Agli effetti del presente Accordo s'intenderanno per merci spagnole quelle originarie dai territori peninsulare e insulari spagnoli e dei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola.
S'intenderanno per merci italiane quelle originarie dai territori peninsulare e insulari italiani e da qualsiasi territorio avente uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-1