Accordo 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 1953
Accordo commerciale tra l'Italia e la Spagna Il Governo italiano e il Governo spagnolo, desiderando sviluppare, nel reciproco interesse, gli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: . Agli effetti del presente Accordo s'intenderanno per merci spagnole quelle originarie dai territori peninsulare e insulari spagnoli e dei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola. S'intenderanno per merci italiane quelle originarie dai territori peninsulare e insulari italiani e da qualsiasi territorio avente uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo