Accordo 1
Art. 5
In vigore dal 1 feb 1953
Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, i due Governi convengono di procedere alla nomina di una Commissione Mista la quale si riunirà, alternativamente a Roma e a Madrid, alla fine di ogni semestre del periodo di validità del presente Accordo.
I servizi commerciali presso le Rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualità di delegati della Commissione Mista, assicureranno, negli intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo.
Nel caso di irregolarità nell'andamento degli scambi, commerciali, si studieranno le cause che hanno influito su di esse e si esamineranno le misure da adottare per ristabilire l'equilibrio tra le importazioni e le esportazioni reciproche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-5