Accordo 1

Art. 6

In vigore dal 1 feb 1953
Ai fini di facilitare l'intercambio di merci tra i due Paesi, ambedue i Governi convengono di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministero del Commercio espanol e quelli dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio Estero e quelli dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi dei prodotti di esportazione. La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuerà entro la più ampia libertà permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e, per quanto riguarda i prezzi, non si applicherà in nessun caso un trattamento discriminatorio, di modo che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-6

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