Accordo 2
Art. 2
In vigore dal 1 feb 1953
L'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo italiano aprirà a nome dell'Istituto Espanol de Moneda Extranjera, agente per conto del Governo spagnolo, un conto in dollari U. S. A., denominato "Conto Generale dollari U. S. A." che in seguito sarà designato, nel presente Accordo, "Conto Generale".
A credito di tale conto saranno portate tutte le somme destinate a regolare i pagamenti previsti al successivo che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia debbano effettuare in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna.
A debito del medesimo conto saranno eseguiti i pagamenti previsti al succitato che persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna debbano effettuare in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-2-2