Accordo 2
Art. 4
In vigore dal 1 feb 1953
Nel caso in cui una fatturazione sia stilata in divisa diversa dal dollaro U. S. A., il regolamento del debito sarà effettuato nel suo controvalore in dollari U.S.A., a credito o a debito, a seconda dei casi, del "Conto Generale" sulla base della quotazione della divisa in questione in vigore nel Paese ove viene eseguito il versamento.
Le eventuali differenze di cambio che potranno verificarsi saranno a carico delle parti interessate e potranno essere regolate attraverso il conto suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-4-2