Accordo 2
Art. 3
In vigore dal 1 feb 1953
Tutte le fatturazioni dovranno essere di regola stilate in dollari U. S. A.
I versamenti da parte dei debitori e i pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati in ciascuno dei due Paesi nella rispettiva moneta nazionale.
La conversione sarà effettuata: in Italia, sulla base del corso medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. esportazione (conti valutari esportazioni e rimesse) alle Borse di Roma e di Milano, in Spagna, in base al sistema ufficiale dei cambi vigente in Spagna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-3-2