Accordo 1

Art. 7

In vigore dal 1 feb 1953
Allo scopo di seguire, per quanto possibile, l'utilizzazione dei contingenti previsti nelle liste A e B annesse al presente Accordo, i due Governi convengono di trasmettersi, attraverso i loro Uffici Commerciali, copia delle licenze rispettivamente rilasciate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-7

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