Accordo 1
Art. 3
In vigore dal 1 feb 1953
Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista A allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.
Il Governo italiano si impegna ad autorizzare la esportazione delle merci italiane di cui alla lista B allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.
I contingenti di cui alle liste A e B succitate saranno ripartiti in quote semestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale.
Ciascuno dei due Governi concederà, conformemente ai rispettivi regolamenti in materia e senza discriminazioni tra le merci, le autorizzazioni d'importazione e di esportazione a valere sui contingenti semestrali citati nel paragrafo precedente, autorizzazioni che automaticamente daranno diritto al trasferimento del controvalore delle merci, secondo gli usi commerciali normalmente ammessi per i contratti ad esse relativi ed in conformità con le disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-3