Accordo 1

Art. 8

In vigore dal 1 feb 1953
I due Governi faciliteranno in tutta la misura possibile la partecipazione rispettivamente degli esportatori italiani alle Fiere spagnole e degli esportatori spagnoli alle Fiere italiane, restando inteso che il regolamento delle relative operazioni avrà luogo attraverso il "conto generale dollari U. S. A." previsto dall'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo