Accordo 1
Art. 4
In vigore dal 1 feb 1953
I due Governi cercheranno di assicurare, per quanto possibile, un'armonica ed equilibrata utilizzazione dei contingenti figuranti nelle liste A e B annesse al presente Accordo.
In particolare, le Autorità del Paese debitore non potranno apportare limitazioni nella concessione delle licenze d'importazione, senza preventivo accordo con le autorità dell'altro Paese ed anche in tal caso le limitazioni dovranno essere applicate simultaneamente e in proporzioni eguali per tutte le merci previste dai contingenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-4