Accordo 2

Art. 8

In vigore dal 1 feb 1953
Saranno ammessi versamenti anticipati a fronte di merci originarie dell'Italia o della Spagna destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente in Italia, a condizione che tali versamenti si riferiscano a licenze di importazione già rilasciate da parte delle Autorità competenti, siano previsti nei contratti di; acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-8-2

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