Accordo 2
Art. 11
In vigore dal 1 feb 1953
Le Autorità competenti delle due Parti contraenti autorizzeranno i pagamenti previsti dal successivo in base ad un regime di reciprocità ed in conformità con le disposizioni sui cambi in vigore nei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-11