Accordo 2
Art. 9
In vigore dal 1 feb 1953
L'Ufficio italiano dei Cambi e l'Istituto Espanol de Moneda Extranjera avranno in ogni momento il diritto di riscattare tutto o in parte del saldo di cui, l'uno fosse debitore verso l'altro nel "Conto Generale" contro cessione di divise accettate dalla Parte creditrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-9-2