Accordo 2
Art. 14
In vigore dal 1 feb 1953
L' Ufficio italiano dei Cambi e l'Istituto Espanol de Moneda Extranjera concorderanno le modalità tecniche da adottare per l'esecuzione del presente Accordo e si scambieranno informazioni utili al fine di assicurare il migliore funzionamento dell'Accordo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-30;4418#art-a-14